Accesso agli atti (accesso documentale)
L'accesso documentale, regolato dalla Legge 241/1990, permette a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale di visionare documenti amministrativi. L'accesso civico semplice, previsto dal Decreto Legislativo 33/2013, riguarda la possibilità per chiunque di chiedere la pubblicazione di atti, dati e informazioni che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di rendere pubblici. Infine, l'accesso civico generalizzato, anch'esso disciplinato dal Decreto 33/2013, consente a chiunque di accedere a qualsiasi dato o documento detenuto dalla pubblica amministrazione, a prescindere dall'esistenza di un interesse specifico, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
- Accesso documentale:
Questo tipo di accesso è legato al principio di trasparenza e partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Si basa sulla Legge 241/1990 e permette a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, di visionare documenti amministrativi. - Accesso civico semplice:
Si tratta di un diritto che permette a chiunque di richiedere la pubblicazione di atti, documenti e informazioni che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di rendere pubblici secondo la normativa vigente (Decreto Legislativo 33/2013). L'istanza non richiede motivazione e non ha costi. - Accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom of Information Act):
Questo tipo di accesso, introdotto con il Decreto Legislativo 33/2013, estende il diritto di accesso a tutti i dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, a prescindere dall'esistenza di un interesse specifico. Si basa sul principio della libertà di informazione e consente a chiunque di richiedere la visione e l'estrazione di copie di documenti, anche se non oggetto di pubblicazione obbligatoria. L'accesso può essere negato o differito solo in specifici casi previsti dalla legge.