Area di riferimento
SERVIZI EDILIZIA URBANISTICA
Urbanistica e piano strutturale intercomunale - Servizio VIII
Cosa fa
In questa area si può reperire tutto il materiale che fa riferimento al servizio associato dell’Urbanistica e al Piano Strutturale Intercomunale (PSI). Quest’ultimo è lo strumento della pianificazione territoriale previsto dalla Legge Regionale n. 65/2014. Rappresenta il luogo di incontro, armonizzazione ed interrelazione con la strumentazione urbanistica sovraordinata (regionale e provinciale), e svolge un ruolo importante nell’indirizzare e coordinare i diversi strumenti di pianificazione: costituisce un ruolo fondamentale per la programmazione operativa.
Il Piano Strutturale Intercomunale consente inoltre di delineare una disciplina urbanistica più dinamica e flessibile di quella dei piani tradizionali, rinviando agli strumenti urbanistici ‘operativi’ (di più facile gestione anche sotto il profilo procedurale) il compito di definire nel dettaglio la disciplina dei territori. In sintesi il Piano Strutturale Intercomunale definire scelte strategiche e delinea previsioni di assetto e sviluppo sostenibile del territorio. Il PSI, infine, definisce e determina le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con la pianificazione sovraordinata.
AVVISO
Approvazione Piano Urbanistico Intercomunale in itinere e sospensione del rilascio di permessi di costruire
Si comunica che è in itinere il percorso per l’approvazione del Piano Urbanistico Intercomunale e che nelle more di detta approvazione non è possibile rilasciare permessi di costruire così come previsto dall’art. 93 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65:
“Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale
1. Il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre (218) anni decorrenti dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del piano strutturale o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), (219) f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva. (465)
3. Le restrizioni di cui al comma 2, si applicano altresì alla data dell’eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di adozione del piano operativo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.”